AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Coordinamento Normativo
Modifiche al Superbonus e ai Bonus diversi dal Superbonus – Misure antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Estratto sintetico delle modifiche:
- esclusione dell’obbligo di rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate;
- applicabilità dei prezzari individuati per valutare la congruità della spesa degli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto del 2020, anche agli interventi di riduzione del rischio sismico, al Bonus facciate e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
- Il decreto Frodi, successivamente, ha previsto:
la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a soggetti “qualificati”; - il divieto di cedere parzialmente i crediti successivamente alla prima comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito
all’Agenzia delle entrate; - la tracciabilità del credito in sede di cessione;
- la reclusione e la multa per i tecnici abilitati in caso di informazioni false o
omissione di informazioni; - l’adeguamento dei massimali di assicurazione al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi;
- che, nel caso in cui siano sottoposti a sequestro penale, i crediti possano essere utilizzati in compensazione nei termini normativamente previsti, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo degli stessi;
- che, per determinati lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, i benefici fiscali ad essi connessi siano riconosciuti soltanto se nell’atto di affidamento dei lavori.
sono indicati i contratti collettivi applicati dall’impresa esercente i lavori.
L’articolo 23-bis del decreto Ucraina ha altresì previsto che l’onere di indicare, nell’atto di affidamento dei lavori edili, i contratti collettivi applicati dall’impresa esercente i lavori, al fine fruire dei benefici fiscali ad essi connessi, riguarda le opere, intese in senso ampio e non solo i lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito
esclusivamente ai soli lavori edili.
Ambito di applicazione temporale
Con riferimento alla lettera i), illustrata nel paragrafo 1.2, si evidenzia che l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero della transizione ecologica del 2022 prevede che le «disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» e che ai sensi del successivo articolo 5, comma 2, tale decreto
«di cui l’allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
Ne deriva che tale decreto si applica:
- agli interventi, per i quali è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, se la richiesta di tale titolo è presentata successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022);
- agli interventi, per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, iniziati successivamente al 15 aprile 2022 (ossia dal 16 aprile 2022).
La lettera l), che contiene una disposizione di carattere interpretativo con efficacia retroattiva, ha stabilito che, ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato d.m. 6 agosto 2020.
Proroga dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito
La lettera a) ha disposto, anche per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la possibilità di fruire delle detrazioni spettanti per gli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 mediante sconto in fattura18 o cessione del credito, che la legislazione previgente limitava a quelle sostenute negli anni 2020 e 2021.
La lettera d) è intervenuta sul comma 7-bis dell’articolo 121, prevedendo che, per gli interventi rientranti nel Superbonus, la facoltà di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, venga estesa agli interventi effettuati
fino al 31 dicembre 2025.
Obbligo del visto di conformità e dell’attestazione di congruità della spesa
La lettera b) ha riprodotto le modifiche all’articolo 121 disposte dall’abrogato d.l. n. 157 del 2021, introducendo il comma 1-ter), che, in relazione agli interventi di cui al comma 2 dell’articolo 121, prevede:
alla lettera a), l’obbligo di apposizione del visto di conformità, anche per i Bonus diversi dal Superbonus, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
alla lettera b), che i tecnici abilitati attestano la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119, facendo riferimento – oltre ai prezzari individuati dal d.m. 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con il citato decreto del Ministero della transizione ecologica del 2022.
Viene, inoltre, precisato che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento.
Si prevede, infine, che – fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate di cui all’articolo 1, comma 219, legge di bilancio 2020 – il comma 1-ter non si applica, e dunque non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito:
- per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia (TU edilizia), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 (glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) o della normativa regionale; - per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Il presente articolo non ha pretese esaustive ma solo informare, in sintesi, alcune modifiche apportate alle procedure relative ai bonus fiscali.
cliccare sul link per maggiori dettagli.