PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
E
PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA
D.lgs. 81/2008 – D.lgs. 106/2009 – Titolo IV
Il PSC, acronimo di Piano di Sicurezza e Coordinamento, è un documento obbligatorio per i cantieri edili e civili in cui operano più imprese contemporaneamente, sia in lavori pubblici che privati. Serve a identificare e valutare i rischi, coordinare le misure di prevenzione e protezione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il suo contenuto è molto dettagliato e include la valutazione dei rischi, le misure preventive, i DPI e la gestione delle emergenze.
Il POS, acronimo di Piano Operativo di Sicurezza, è un documento obbligatorio che ogni impresa esecutrice deve redigere prima di iniziare i lavori in un cantiere temporaneo o mobile. Serve a valutare i rischi specifici legati alle proprie lavorazioni e a definire le misure preventive e protettive da adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Uno degli argomenti, dei suddetti documenti, fra i più importanti e delicati, riguarda la valutazione dei rischi, indispensabile per la gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Questo argomento ha avuto una evoluzione, nel processo normativo, con una successione di aggiornamenti che hanno portato ad individuare la loro natura e rappresentandoli sotto due aspetti nella individuazione e redazione dei documenti di cantiere.
La valutazione dei rischi viene effettuata in due momenti e si divide in due aspetti:
- Rischi specifici derivanti dall’allestimento del cantiere. Previsti all’interno del PSC.
- Rischi specifici delle lavorazioni effettuate dalle imprese affidatarie/esecutrici. Previsti all’interno del POS.
I contenuti del PSC e del POS, riguardo la valutazione dei rischi, sono contemplati nell’Allegato XV e sono identificati come segue.
Elenco valutazione dei rischi nel PSC:
2.2.2. In riferimento all’organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:
- a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) i servizi igienico-assistenziali;
- c) la viabilità principale di cantiere;
- d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102;
- g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c);
- h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
- l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti:
- a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
- b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
b-bis) al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico esploso rinvenuto durante le attività di scavo;
- c) al rischio di caduta dall’alto;
- d) al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;
- e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
- i) al rischio di elettrocuzione;
- l) al rischio rumore;
- m) al rischio dall’uso di sostanze chimiche.
Elenco valutazione dei rischi nel POS:
3.2.1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
- a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub affidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Dalla rappresentazione di quanto contenuto nell’Allegato XV si evidenzia pertanto che l’analisi dei rischi si evidenzia in due aspetti:
- Analisi dei rischi di competenza all’interno del PSC.
- Quelli inerenti alla gestione dell’organizzazione del cantiere.
- Analisi dei rischi di competenza all’interno del POS.
- Quelli specifici riguardanti le lavorazioni delle imprese affidatarie/esecutrici.
Tale distinguo è stato introdotto nel correttivo del D.lgs. 106/2009 che ha aggiornato il D.lgs. 81/2008 come da tabella seguente:
Questa tabella riassume sinteticamente la modifica che il D.lgs. 106/2009 ha esercitato rispetto al D.lgs. 81/2008 nei riguardi delle lavorazioni specifiche dell’impresa affidataria/esecutrice, che sono di competenza del POS.
| ALLEGATO XV – DLGS 81/08
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:
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ALLEGATO XV 109/09
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze, AD ESCLUSIONE DI QUELLI SPECIFICI PROPRI DELL’ATTIVITÀ DELL’IMPRESA. facendo in particolare attenzione ai seguenti:
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