DECRETO-LEGGE 29 maggio 2024, n. 69.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione
edilizia e urbanistica.
Il Decreto modifica alcuni articoli del D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico Urbanistica.
Tali modifiche semplificano le formalità per la sanatoria di determinate difformità edilizie mediante pagamento di sanzioni nei seguenti casi:
- i lavori di ristrutturazione edilizia senza permesso di costruire o in totale difformità (ex articolo 33 Testo Unico Edilizia);
- i lavori eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire (art.34);
- i lavori eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e accertamento di conformità (art.37);
- i lavori eseguiti in base a permesso annullato e dichiarazione ex art.34-bis sulle tolleranze costruttive.
Il decreto interviene nei casi di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità.
In particolare:
- su quelle formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
- sulle difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione;
- sulle parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità”.
Il decreto inoltre semplifica le procedure vigenti, introducendo il regime di silenzio-assenso, quindi se l’Amministrazione non risponde nei tempi previsti l’istanza del cittadino è accettata.
Come specificato dal MIT, il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità. In particolare:
- su quelle formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
- sulle difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione;
- sulle parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità”.
Il decreto inoltre semplifica le procedure vigenti, introducendo il regime di silenzio-assenso, principio particolarmente rilevante e che va nella direzione della massima semplificazione.
In pratica, se l’Amministrazione non risponde nei tempi previsti l’istanza del cittadino è accettata.
Come specificato dal MIT, il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità. In particolare:
- su quelle formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
- sulle difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione;
- sulle parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità”.
Il decreto inoltre semplifica le procedure vigenti, introducendo il regime di silenzio-assenso, principio particolarmente rilevante e che va nella direzione della massima semplificazione.
In pratica, se l’Amministrazione non risponde nei tempi previsti l’istanza del cittadino è accettata.
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