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RADON
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RADON – OBBLIGHI per le abitazioni e i luoghi di lavoro.

D.lgs. 31/07/2020, n. 101 in vigore dal 27/08/2020.

Piano Nazionale d’Azione per il Radon 2023-2032.

La finalità del PNAR è la riduzione dei rischi di lungo termine attribuibili all’esposizione al Radon, obiettivo che deriva dal D.lgs. 101/2020 che prevede:

  1. all’art. 10, comma 1 l’adozione del PNAR;
  2. al punto 14 dell’Allegato III “Obiettivo di lungo termine di riduzione del rischio di cancro dei polmoni attribuibile all’esposizione al Radon (per fumatori e non fumatori).”

Gli obiettivi specifici di riduzione dell’esposizione al Radon, da realizzarsi nei prossimi 10 anni di durata del Piano, sono:

  • la riduzione di concentrazione nei luoghi di lavoro aventi, concentrazioni superiori a 300 Bq/mc;
  • la riduzione di concentrazione almeno del 50% delle abitazioni, ricadenti nelle aree prioritarie, nelle quali sia stata riscontrata una concentrazione superiore a 200 Bq /mc e con priorità a quelle in cui si è riscontrata una concentrazione superiore a 300 Bq /mc;
  • la riduzione di concentrazione almeno del 50% negli edifici di edilizia residenziale pubblica, ricadenti nelle aree prioritarie, nelle quali sia stata riscontrata una concentrazione superiore a 200 Bq /mc e con priorità a quelle in cui si è riscontrata una concentrazione superiore a 300 Bq /mc;
  • la verifica del livello di concentrazione Radon, che sia inferiore a 200 Bq /mc, nelle abitazioni costruite dopo il 31/12/2024.

La struttura del Piano prevede tre assi strategici:

  1. le misurazioni;
  2. gli interventi di risanamento;
  3. coinvolgimento dei cittadini.

ABITAZIONI

art. 12 Livelli di riferimento di concentrazione media annua di Radon:

  • comma 1) lettera a) 300 Bq /mc per le abitazioni esistenti;
  • comma 1) lettera b) 200 Bq /mc per le abitazioni costruite dopo il 31/12/2024.

Per gli interventi, su abitazioni esistenti, con modifica del piano di attacco a terra, ampliamenti, energetico, l’esercente ha l’obbligo di effettuare le misurazioni di concentrazione Radon e di provvedere ad effettuare misure correttive se risultassero superiori alle concentrazioni sopra riportate.

art. 19 comma 3) Radon nelle abitazioni-interventi nelle aree prioritarie:

  • Nel caso in cui le misurazioni, all’interno di abitazioni esistenti, presentino una concentrazione media annua di attività di Radon in aria superiore al livello di riferimento per gli edifici di nuova costruzione previsto nell’art. 12, le Regioni e le Provincie autonome promuovono e monitorano l’adozione di misure correttive in attuazione del principio di ottimizzazione anche attraverso strumenti tecnici o di altro tipo, sulla base di quanto previsto nel Piano di cui all’articolo 10 ovvero secondo quanto previsto all’articolo 15, comma 2.

LUOGHI DI LAVORO

Per i luoghi di lavoro è obbligatorio effettuare le misurazioni di Radon nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro sotterranei e stabilimenti termali, per i quali il completamento delle misurazioni deve essere fatto entro il 27/08/2022;
  • luoghi di lavoro in locali semi sotterranei, sotterranei o situati al piano terra, ricadenti nelle aree prioritarie, per i quali le misurazioni devono essere effettuate entro 24 mesi  dalla pubblicazione di dette aree in Gazzetta Ufficiale;
  •  per le nuove attività le misurazioni devono essere effettuate entro 24 mesi dall’inizio dell’attività.

Se le misurazioni sono inferiori a 300 Bq/mc l’esercente è tenuto a conservare la relazione e allegarla al DVR aziendale. Le successive misurazioni verranno ripetute ogni 8 anni. Se invece le misurazioni superano i 300 Bq/mc l’esercente è obbligato ad adottare misure correttive, entro 24 mesi, tramite progetto redatto da Esperto Progettazione e Risanamento qualificato e adeguatamente formato. Se dopo tali correttivi le concentrazioni di Radon rientrano nei parametri di legge le stesse verranno ripetute dopo 4 anni, diversamente l’esercente dovrà interpellare un Esperto in Radioprotezione per la valutazione delle dosi efficaci annue assorbite dai lavoratori.